Risoluzione del leasing traslativo per inadempimento del conduttore ante l. n. 124/2017: le risposte delle Sezioni Unite

4 Ottobre 2021 fpadovan 0 Comments

La locazione finanziaria, o leasing, è istituto giuridico che, pur se da molti anni diffuso nel nostro ordinamento, solo di recente è stato fatto oggetto di espressa regolamentazione legislativa.

Con la legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), infatti, il Legislatore ha inteso per la prima volta fornire una disciplina organica dell’istituto, senza peraltro operare alcuna distinzione tra leasing traslativo e leasing cd. “di godimento”, ma prevedendo specifici diritti e doveri delle parti in caso di patologia negoziale.

Più in dettaglio, il comma 138 dell’unico articolo di cui si compone la citata l. n. 124/2017, prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, e fermo restando in ogni caso il diritto di credito residuo del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita del bene sia inferiore all’ammontare dell’importo ancora dovuto dall’utilizzatore.

Nulla il Legislatore ha, però, previsto con riferimento all’ambito di applicazione temporale della nuova disciplina; come prevedibile, sul punto i contrasti tra gli interpreti non hanno tardato ad emergere.

In particolare, ci si domandava se la disciplina appena esaminata fosse applicabile anche alle fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017, o meno. Qualora si fosse optato per la risposta negativa, inoltre, rimaneva altresì aperto l’interrogativo circa l’individuazione della disciplina applicabile per colmare il vuoto normativo: se l’art. 1526 c.c., ritenuto applicabile in via analogica – con riferimento ai contratti di leasing traslativo – dalla pressoché unanime giurisprudenza formatasi prima dell’entrata in vigore della legge in commento, oppure l’art. 72-quater l. fall., da taluni interpreti ritenuto applicabile in virtù di una interpretazione definita “storico-evolutiva”.

Ebbene, entrambi tali quesiti hanno trovato autorevole risposta nella sentenza n. 2061/2021, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. In particolare, nell’esaminare le questioni sottoposte alla sua attenzione, la Suprema Corte ha osservato, da un lato, che “la disciplina recata dalla l. n. 124 del 2017 non ha … carattere retroattivo, essendo priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato, non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, né proponendosi la novella di operare una interpretazione autentica di un assetto legale precedente”, e dall’altro che “l’art. 72-quater l.fall. … è norma di natura eccezionale, a valenza e portata endoconcorsuale, presupponendo lo scioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento, del contratto ancora pendente a quel momento”. Sulla scorta di tali premesse, le Sezioni Unite sono giunte infine alla conclusione per cui “per i contratti di leasing traslativo, che non siano soggetti, ratione temporis, alla regolamentazione della legge anzidetta, resta dunque valida la soluzione adottata dal diritto vivente di individuare, per analogia legis, nella disposizione dell’art. 1526 c.c. la disciplina della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore”.

Conclusivamente, quindi, con riferimento ai contratti di leasing traslativo in cui i presupposti per l’inadempimento dell’utilizzatore si siano verificati prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/20017, le Sezioni Unite negano sia la possibilità di applicare retroattivamente la nuova disciplina introdotta dalla legge citata, sia quella di applicare l’art. 72- quater l.fall. e ribadiscono, in ultima analisi, l’applicabilità analogica, in simili ipotesi, del solo art. 1526 c.c..