Le condizioni generali di contratto: un esercizio di equilibrio

25 Giugno 2020 fpadovan 0 Comments

Le condizioni generali di contratto sono ormai diffusissime: se i consumatori di solito subiscono le condizioni della controparte professionale (salve le tutele del Codice del consumo), i professionisti hanno invece maggiore discrezionalità, potendo predisporre le proprie condizioni generali.
In tal caso, la tentazione di solito è duplice: aggravare pesantemente la posizione altrui e chiedere la doppia firma per quasi tutte le clausole.
Così facendo, si dimentica però non solo che esistono norme inderogabili a tutela del contraente debole (ad es.: l. 192/98 sulla subfornitura) e norme volte a contenere gli squilibri contrattuali (ad es.: art. 1384 c.c. sulla penale manifestamente eccessiva), ma anche che la doppia firma è inefficace se indistintamente riferita a clausole vessatorie e non vessatorie.
Nella redazione delle condizioni generali è dunque fondamentale: porre attenzione al bilanciamento degli interessi, evitando di aggravare inutilmente la posizione altrui; selezionare attentamente le clausole da sottoporre a doppia firma; verificare la compatibilità del testo contrattuale con il quadro normativo di riferimento.
Sempre in equilibrio tra la teoria giuridica e la realtà degli scambi commerciali.