Cancellazione di società di capitali e sorte dei crediti litigiosi, tra forma e sostanza

16 Luglio 2020 fpadovan 0 Comments

Con sentenza n. 9464/2020 la Corte di Cassazione ha affrontato direttamente – dopo alcuni fuorvianti obiter dicta – il tema relativo alla sorte dei crediti litigiosi in caso di cancellazione volontaria della società creditrice. Il ragionamento del collegio muove da due considerazioni: una di sostanza ed una di forma.

La prima considerazione, sostanziale, è che certamente può ammettersi una rinuncia unilaterale tacita al credito, ma solo in presenza di univoci e significativi indici in tal senso, mentre in caso di dubbio deve escludersi che il creditore abbia rinunciato al proprio diritto.

La seconda, formale, riguarda la natura ricettizia dell’atto di rinuncia, che deve necessariamente essere rivolta al singolo debitore e da questi ricevuta.

Da tali considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione – coniugando magistralmente forma e sostanza – esclude che la mera cancellazione volontaria della società determini l’estinzione dei crediti litigiosi, poiché si tratta di atto: da un lato, non univocamente interpretabile come rinuncia al credito, dall’altro, non direttamente rivolto al debitore; in simili ipotesi, nei crediti litigiosi della società cancellata succederanno dunque i singoli soci.