In un precedente contributo avevamo commentato la sentenza n. 9464/2020, con cui la Corte di Cassazione aveva affrontato il tema della cancellazione delle società e delle sorti dei relativi crediti litigiosi. Come si ricorderà, con quella sentenza il Supremo Collegio aveva escluso che alla mera cancellazione della società dal Registro delle Imprese potesse riconoscersi univocamente valenza abdicativa del diritto di credito sub iudice, il quale conseguentemente – in mancanza di ulteriori elementi tali da poter suffragare tale conclusione – deve intendersi senz’altro trasferito agli ex soci, succeduti all’ente collettivo nella relativa titolarità.
Oggi, con la recente ordinanza n. 27894 del 13.10.2021, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema, ribadendo le proprie tesi sull’argomento.
In particolare, la pronuncia in commento osserva che “i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della società estinta; può certamente ammettersi che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non è indicato nel bilancio di liquidazione; la remissione del debito (art. 1236 c.c.), infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito … è dunque errato presumere sempre iuris et de iure, a fronte di cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed effettuata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato”.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la pronuncia conclude il proprio iter logico-argomentativo affermando che “tale ricostruzione della sorte dei crediti litigiosi riscontrabili al momento dell’estinzione della società nel corso del processo per il relativo accertamento (le cd. ‘sopravvenienze attive’) deve essere in questa sede confermata perché, in coerenza con i principi di diritto affermati dalla sopra richiamata giurisprudenza … non indica nella cancellazione della società dal registro delle imprese il fatto generante una presunzione, neppure iuris tantum, di rinuncia della società a tali crediti … evidenziando invece che la successione dei soci nella titolarità di tali crediti (regola derivante dall’estinzione della società) non si verifica solo se (eccezione alla regola) la rinuncia agli stessi, riscontrabile al momento della cancellazione della società, sia espressa anche attraverso comportamenti concludenti univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi di tali diritti comunicati al debitore, sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, entro congruo termine, di non volerne profittare”.
Alla pronuncia in commento, dunque, va riconosciuto il merito di aver escluso che nella cancellazione di società possa ravvisarsi una circostanza idonea a fondare qualsivoglia presunzione – sia pure iuris tantum – di rinuncia al credito litigioso, nonché l’ulteriore merito di aver chiaramente definito i rapporti intercorrenti tra regola (la successione degli ex soci nei crediti della società cancellata) ed eccezione (la rinuncia ai crediti stessi da parte dell’ente cancellato) in simili fattispecie.